Lo Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “STONE HEAD A.P.S.”

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Stone Head”. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ‘APS’ (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Roma, Via del Quadraretto 7/B. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Finalità

Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 4) Stone Head è una libera associazione fra cittadini, una rete di persone che promuove cultura, socialità e solidarietà senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale o altro, che esprime il desiderio dei singoli di vivere insieme un’esperienza culturale e sociale, scoprendo vecchie nozioni o assaporando nuovi orizzonti, che facilita la crescita dell’individuo e/o l’ampliamento della propria conoscenze e, quindi, il suo comportarsi nella società. Intende rivolgere le proprie attività alla crescita culturale del territorio, elaborando e divulgando la conoscenza, con particolare attenzione alle evoluzioni legate alle interazioni tra cultura popolare, comunicazione, media, promozione e conoscenza della cultura eno-gastronomica in riferimento a distillati, prodotto viti-vinicoli, birrificazione con particolare attenzione a tutto il processo produttivo presente dietro la lavorazione di questi ultimi.
Attraverso la divulgazione di questi aspetti, non sempre conosciuti, l’associazione promuove la cultura del bere responsabile.
Approfondisce la conoscenza delle usanze regionali
sotto il profilo gastronomico.
Sperimenta nuove tecniche alternative per il benessere fisico, mentale e spirituale dell’individuo.
Tutte le attività serviranno a favorire, inoltre, l’integrazione tra persone di culture diverse e la divulgazione dei valori territoriali e sociali che ci uniscono tramite la storia e anche attraverso mostre fotografiche, artistiche e proiezione di film, documentari, e dossier.
Organizza corsi di formazione e sperimentazione tra cittadini diffondendo le varie culture presenti nel territorio e cerca, in collaborazione con altre associazioni, di diffondere la cultura di integrazione nei confronti degli immigrati.

L’associazione intende perseguire le seguenti attività:

  • promozione, ricerca e divulgazione della cultura popolare, dei media e delle loro interazioni con gli attrattori tradizionali del territorio in campo storico-ambientale, artistico, culturale e eno-gastronomico;

  • organizzazione di incontri, convegni, laboratori teorico-pratici, seminari, mostre, spettacoli;

  • divulgazione storica attraverso la conoscenza di ciò che ci circonda grazie al racconto tramite personaggi, foto e video;

  • formazione ed educazione storico-culturale dei sistemi e dei processi produttivi di liquori e distillati, prodotti viti-vinicoli e altre forme beveraggio in tutta l’arco della loro lavorazione. Dalla raccolta della “materia prima” al prodotto finito con particolare attenzione ai territori di produzione;

  • attività di comunicazione in ambito culturale tramite siti, portali, piattaforme web e applicazioni per dispositivi connessi a internet curando le pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale;

  • collaborazione con famiglie, scuole e strutture sociali per la crescita e lo sviluppo sia personale che culturale che fisico;

  • diffusione dello sport e delle cure omeopatiche “alternative” come cultura per sperimentare nuove tecniche di approccio per migliorare le proprie condizioni di vita in particolare dei giovani (prevenzione), delle persone con svantaggio psico-fisico (sostegno e aiuto) e degli anziani (cura). Il tutto ha come finalità la promozione del benessere delle persone;

  • promozione della parità di genere e valorizzazione delle donne come elemento fondante di una società più forte e migliore;

  • diffusione, conoscenza e promozione dei diritti sul lavoro contro ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati e ai precari con iniziative di assistenza, orientamento e sostegno in collaborazione con le realtà già vive e operanti sul territorio;

  • diffusione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; promozione ed organizzazione, anche con la partecipazione di Istituzioni pubbliche e private, di corsi ed attività di formazione con finalità formative e sociali per il raggiungimento degli scopi sociali.

L’associazione potrà svolgere attività accessorie eventualmente proposte dai propri soci o che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale e garantisce e tutela, inoltre, la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello, alla vita ed alle iniziative del medesimo;

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionale ma potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Durata

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, orientamento sessuale, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di: partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto; godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione; proporre iniziative di carattere sociale-culturale che saranno valutate dal primo consiglio direttivo e, se considerate idonee con le finalità e gli spiriti del presente statuto, inserite nel calendario annuale delle attività dell’associazione presentato all’assemblea in sede ordinaria per approvazione. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16) del presente Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’associazione e di corrispondere le quote associative. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi palesemente alle disposizioni del presente Statuto ovvero si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei membri, e comunicata mediante lettera (anche via mail) al socio interessato.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Organi dell’Associazione

Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

Assemblea dei soci

Art. 14) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail e/o di lettera cartacea e/o di pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione ovvero mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria) con diritto di voto tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

  • approvare il programma annuale dell’associazione;

  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 18) L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che nomina fra i soci un segretario verbalizzante in caso di mancanza tra gli organi sociali del Segretario, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, del 50% più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e con il voto favorevole di 2/3 dei presenti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno degli associati presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 19) L’Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall’Assemblea a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, qualora non sia prevista tra gli Organi dell’Associazione la figura del Segretario. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, di persona o per delega, di almeno i tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno degli associati presenti e rappresentati. In seconda convocazione con qualsiasi numero di soci e con il voto favorevole di 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Tale maggioranza è da considerarsi di carattere inderogabile.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee, sono resi noti ai soci anche con l’esposizione nella sede dell’Associazione delle delibere e dei rendiconti per 30 giorni dopo l’approvazione. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell’associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente, che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli associati; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo Consiglio.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All’interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati un vice Presidente, un Segretario o un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale per la gestione dell’Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

  • la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;

  • le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea;

  • la delibera sull’ammissione dei nuovi associati;

  • la delibera sul trasferimento della sede legale dell’Associazione senza modifica di Statuto;

  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri Organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei consiglieri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi (anche via e-mail o fax) almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, quello del Vice Presidente. . Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 24) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro i 15 giorni e questa dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni, curando l’ordinaria amministrazione.

Presidente

Art. 25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. E’ eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni. Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alle convocazioni, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Vice Presidente

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ha potere decisionale su tutti gli aspetti tecnico pratici e organizzativi.

Segretario o Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri oltre che predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Art. 28) Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona e quando il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Vice Presidente.

Patrimonio sociale ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da: i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; le eccedenze degli esercizi annuali; le quote associative ed i contributi annuali, straordinari e volontari nonché le erogazioni libere versate dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione, o da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; i contributi, le erogazioni e i lasciti da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche nonché dall’Unione Europea e da organismi Internazionali; i proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale; le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; altre entrate diverse sopra non specificate, compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 31) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Libri sociali

Art. 32) Per il buon funzionamento dell’Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi: libro degli associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci, libro di cassa. Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere o dal Segretario, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.

Art. 33) L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo che nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse insorgere tra gli associati o tra costoro e l’Associazione o gli Organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà interna al giudizio degli organismi di garanzia dell’associazione

Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia

Roma li’ 01 settembre 2017